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Art.8
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Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Il loro rapporti con lo Stato sono regolati per leggere sulla base di intese con le relative rappresentanze.




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